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Permesso di soggiorno per residenza elettiva

Secondo Tar e Consiglio di Stato il visto per residenza elettiva non è un requisito necessario, dal momento che la legge non condiziona il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva alle quote massime di flussi migratori. Il Consiglio di Stato ha inoltre definito l’obbligo di possesso del visto specifico “irragionevole” e non richiesto dalla legge.
Secondo Tar e Consiglio di Stato il visto per residenza elettiva non è un requisito necessario, dal momento che la legge non condiziona il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva alle quote massime di flussi migratori. Il Consiglio di Stato ha inoltre definito l’obbligo di possesso del visto specifico “irragionevole” e non richiesto dalla legge.
Tar e Consiglio di Stato sono ormai d’accordo nel ritenere che un soggetto che ha fatto il suo ingresso nel territorio italiano legalmente, può richiedere e ottenere il permesso di soggiorno per residenza elettiva anche senza il possesso di un visto per residenza elettiva, se sussistono tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.
Il Consiglio di Stato lo ha confermato con l’Ordinanza n.118 del 17.01.2018. L’ultima pronuncia a conferma di quanto sopra è l’Ordinanza n. 118 del 17.1.2018 del Consiglio di Stato.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha definito del tutto irragionevole il meccanismo secondo cui lo straniero che si trova sul territorio italiano e che richiede un permesso per residenza elettiva sprovvisto dello specifico visto, dovrebbe tornare nel proprio paese d’origine soltanto per ottenere dal consolato italiano lo specifico visto d’ingresso. SeOve infatti il richiedente dispone infattidisponga dei requisiti necessari all’ottenimento del permesso di soggiorno per residenza elettiva – ossia la capacità economica al sostentamento e la disponibilità di alloggio – il titolo deve essere rilasciato anche in assenza dello specifico visto in corso di validità.
Non solo. Il Consiglio di Stato ha addirittura affermato che non è necessario neppure il possesso di un qualsiasi visto in corso di validità.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’art. 11 del Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione “non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno” (sull’argomento su questo solco si veda la recente sentenza del Tar Lombardia, Sez. I, n. 1988 del 16.9.2019).

Questo significa che uno straniero con visto turistico scaduto, ma con disponibilità economiche e abitative sufficienti a vivere in Italia, può richiedere e ottenere un permesso di soggiorno per residenza elettiva senza dover far ritorno nel paese d’origine e richiedere un nuovo visto d’ingresso.
La tesi del Consiglio di Stato non può che essere condivisa, dal momento che la sopracitata norma del Regolamento prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: … c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia”.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva, d’altro canto, non è sottoposto alle limitazioni dei flussi migratori, come accade ad esempio per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

In conclusione, quando sussistono i requisiti del possesso di ampie risorse economiche e della disponibilità abitativa, l’aspetto formale della mancanza di un visto per residenza elettiva o di un qualsiasi altro visto in corso di validità, si deve ritenere un elemento non richiesto per l’emissione di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, “tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri” (tra le tante sentenze: Tar Lombardia, Milano, Sez. I, n. 590 del 18.03.2019 ; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1988 del 16.09.2019; Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 11319 del 14.11.2017; Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 11318 del 14.11.2017).

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